In questo articolo si riporta, anche alla luce della riforma della legislazione in materia condominiale attuata con la L. 220/2012 e con le successive modifiche introdotte dal D.L. 145/2013 (conv. L. 9/2014), e delle conseguenti prime interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, una tabella esaustiva ed aggiornata di tutte le maggioranze necessarie per la valida espressione della volontà assembleare, in prima o in seconda convocazione.
Avvertenze
Nell’articolo si fa riferimento alla seguente nomenclatura:
criterio per teste:
si basa sul conteggio dei condomini o degli intervenuti, senza riguardo alle rispettive quote millesimali;
criterio per valore:
si basa sul conteggio delle quote millesimali dei condomini intervenuti.
I due criteri devono essere entrambi verificati, secondo quanto riportato in tabella, affinché la delibera si possa considerare validamente assunta.
Occorre premettere che molte fattispecie possono facilmente prestarsi a differenti interpretazioni sia in dottrina che in giurisprudenza, dunque quanto segue va utilizzato come un orientamento, da confrontare poi con l’analisi del caso concreto e delle eventuali variabili che lo stesso presenta .
Quorum costitutivo
Le maggioranze riportate in tabella sono quelle necessarie per deliberare validamente; quanto invece al quorum costitutivo, quello cioè necessario affinché l’assemblea possa dirsi validamente costituita, l’art.1136, commi 1 e 3, del Codice civile, prevede i seguenti:
prima convocazione
- criterio per teste: maggioranza condomini;
- criterio per valore: 667 millesimi;
seconda convocazione
- criterio per teste: 1/3 condomini;
- criterio per valore: 334 millesimi;