Innanzi tutto bisogna distinguere la richiesta di assemblea che deve essere rivolta direttamente all’amministratore dalla convocazione della stessa che viene invece inviata direttamente agli aventi diritto a partecipare
La richiesta di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in base all’Art. 66, Disp. Att. C.c. comma 1, qualora non vi provveda l’amministratore, è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio (166,66 milli) e la possibilità per i richiedenti di convocare anche l’assemblea scatta, quando, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’amministratore non la convochi.
Tre eccezioni sono poi state introdotte dalla legge di riforma, per cui l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea su richiesta proveniente anche da un solo condomino quando:
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1. sia interessato all’adozione di deliberazioni riguardanti le innovazioni che mirano a opere e interventi «agevolati» previsti dall’articolo 1120, comma 2, n.1, 2 e 3); la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta (articolo 1120, comma 2, Codice civile);
2. siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e non abbia utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio. La convocazione dell’assemblea mira a far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (articolo 1129, comma 11, Codice civile);
3. vuole fare cessare attività che violino e incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie (articolo 1117 quater Codice civile).
Ricevuta la richiesta di assemblea, la convocazione è, in linea di principio, un atto dovuto e riservato dell’amministratore.
L’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può, infine, eccezionalmente, essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, quando:
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1. manchi l’amministratore, per esempio perché deceduto, scomparso, o quando i condòmini non sono più di 8 (articolo 66, comma 2 delle disposizioni);
2. l’amministratore sia cessato dall’incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione, richiesti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio. Attenzione: solo in quest’ultimo caso il singolo condomino ha la speciale possibilità di procedere immediatamente alla convocazione “senza il rispetto di alcuna formalità”
Da quanto sopra premesso ne discende che è facoltà dei singoli condomini inoltrare formale e specifica richiesta all’amministratore di convocare un’assemblea per discutere di eventuali argomenti.
Questa deve essere inviata all’amministratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Questi ha tempo 10 giorni per convocare l’assemblea.
Nel caso ciò non avvenisse, i condomini possono convocare un’assemblea di loro iniziativa tramite una convocazione diretta a tutti gli aventi diritto, contenente lo stesso ordine del giorno di quella a cui si è fatta richiesta all’amministratore inerte e dovrà essere inviata con la sottoscrizione dei richiedenti con raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i condomini oltre che all’amministratore medesimo.
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• Esempio di lettera per richiesta di convocazione assemblea da inviare all’amministratore
• Esempio di lettera dell’amministratore per la convocazione dell’assemblea in ottemperanza alla richiesta pervenuta da parte dei condòmini
• Esempio di lettera ad iniziativa diretta dei condomini per convocazione assemblea da inviare a tutti gli aventi diritto e all’amministratore inerte